Siti Verificati

Il registro dei siti web sottoposti alla verifica dell’identità aziendale

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Codice del Consumo
Cosa prevede l’art. 49 sull’identità del professionista

Nel commercio elettronico la fiducia passa anche dalla trasparenza. Prima di concludere un acquisto online, il consumatore deve poter conoscere con chiarezza chi è il professionista con cui sta contrattando e disporre delle informazioni necessarie per identificarlo e poterlo contattare.

Proprio con questo obiettivo, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) disciplina gli obblighi informativi nei contratti a distanza, dedicando l’articolo 49 alle informazioni che il professionista è tenuto a fornire prima della conclusione del contratto.

Il Codice del Consumo

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) raccoglie le principali disposizioni italiane a tutela dei consumatori, disciplinando i rapporti tra professionisti e consumatori in numerosi ambiti, tra cui le pratiche commerciali, i contratti, la sicurezza dei prodotti e le vendite a distanza.

Con riferimento ai contratti conclusi tramite internet, il Codice prevede specifici obblighi informativi finalizzati a garantire che il consumatore possa assumere una decisione consapevole prima di essere vincolato contrattualmente.

Tra le disposizioni di maggiore interesse vi è l’articolo 49 – Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che individua le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore prima della conclusione del contratto.

L’articolo 49 del Codice del Consumo

L’articolo 49 del Codice del Consumo disciplina gli obblighi di informazione nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. In particolare, il comma 1 dispone che:

“Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile…”

L’articolo prosegue elencando numerose informazioni che il professionista è tenuto a fornire prima della conclusione del contratto.

Tra le informazioni previste dall’articolo, assumono particolare rilievo ai fini dell’identificazione del professionista:

l’identità del professionista;
l’indirizzo geografico presso il quale il professionista è stabilito;
il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica, ove disponibili, affinché il consumatore possa contattarlo rapidamente e comunicare efficacemente con lui;
l’eventuale diverso indirizzo geografico presso il quale il consumatore può presentare reclami.

L’obiettivo della disposizione è quello di consentire al consumatore di conoscere con chiarezza chi è il professionista con cui sta concludendo il contratto e di disporre delle informazioni necessarie per contattarlo prima di assumere qualsiasi impegno contrattuale.

Sul portale Normattiva è possibile consultare il testo integrale del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). L’articolo 49 è disponibile all’interno del testo ufficiale del decreto.

Fornire le informazioni identificative è sufficiente?

L’articolo 49 del Codice del Consumo impone al professionista di mettere a disposizione del consumatore una serie di informazioni identificative prima della conclusione di un contratto a distanza, affinché quest’ultimo possa conoscere con chiarezza il soggetto con cui sta per instaurare il rapporto contrattuale.

La norma, tuttavia, disciplina l’obbligo di informazione, ma non prevede una procedura finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le informazioni pubblicate sul sito web, la documentazione dell’impresa e le fonti ufficiali.

In altre parole, il consumatore può consultare i dati identificativi messi a disposizione dal professionista, ma nella maggior parte dei casi non dispone degli strumenti necessari per verificarne autonomamente l’effettiva corrispondenza con la realtà, né è solitamente a conoscenza delle banche dati e dei registri ufficiali attraverso i quali tali informazioni possono essere verificate.

Proprio per questo motivo, la verifica dell’identità aziendale rappresenta uno strumento che contribuisce a rendere maggiormente verificabili le informazioni identificative pubblicate sul sito web, rafforzando la trasparenza nei rapporti tra professionisti e consumatori.

Il ruolo di Siti Verificati

Attraverso una verifica documentale, Siti Verificati verifica la corrispondenza tra le informazioni identificative pubblicate sul sito web, la documentazione trasmessa dall’azienda richiedente e i dati risultanti da fonti e registri ufficialmente consultabili.

L’obiettivo del servizio non è certificare la conformità del sito al Codice del Consumo né attestare la correttezza delle pratiche commerciali adottate dal professionista.

La verifica dell’identità aziendale contribuisce a rendere maggiormente verificabili le informazioni identificative pubblicate sul sito web, rafforzando la trasparenza nei confronti dei consumatori e favorendo una più chiara identificazione del professionista con cui essi instaurano un rapporto contrattuale.

Un servizio coerente con le finalità del legislatore

L’articolo 49 del Codice del Consumo è finalizzato a garantire che il consumatore possa conoscere, prima della conclusione di un contratto a distanza, l’identità del professionista e le principali informazioni utili per contattarlo e instaurare un rapporto contrattuale consapevole.

In questo contesto, la verifica dell’identità aziendale si pone in linea con le finalità dell’articolo 49 del Codice del Consumo, contribuendo a rendere maggiormente verificabili le informazioni identificative pubblicate sul sito web, senza sostituire gli obblighi informativi previsti dalla normativa né costituire un adempimento di legge.

La verifica dell’identità aziendale non sostituisce gli obblighi informativi previsti dal Codice del Consumo, ma contribuisce a rafforzare la trasparenza delle informazioni identificative pubblicate sul sito web e la fiducia dei consumatori nei confronti dei professionisti che scelgono di sottoporre a verifica l’identità aziendale dichiarata sul proprio sito web.

In un contesto digitale in cui gli acquisti e i contratti conclusi online sono sempre più frequenti, la verifica dell’identità aziendale rappresenta un elemento distintivo per i professionisti che desiderano offrire ai consumatori un livello superiore di trasparenza e verificabilità delle informazioni identificative pubblicate sul proprio sito web.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo;
  • Articolo 49 – Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (L’articolo 49 è disponibile all’interno del decreto).

Normative di riferimento

Commercio elettronico

(D.Lgs. 70/2003)

La trasparenza delle informazioni identificative rappresenta uno degli elementi centrali nei rapporti digitali. Scopri come la verifica dell’identità aziendale contribuisce a rafforzarla, in linea con le finalità dell’art. 7 del D.Lgs. 70/2003.

Codice del Consumo

(D.Lgs. 206/2005)

L’art. 49 del Codice del Consumo prevede obblighi informativi nei contratti online. La verifica dell’identità aziendale contribuisce a rafforzare la trasparenza delle informazioni identificative nei rapporti professionisti e consumatori.

Digital Services Act

(Regolamento UE 2022/2065)

I principi di tracciabilità e verificabilità richiamati dal Digital Services Act evidenziano l’importanza di una chiara identificazione degli operatori commerciali e di una maggiore trasparenza nei rapporti digitali tra utenti e imprese.

Procedura di verifica

La procedura di verifica ha l'obiettivo di accertare la corrispondenza dei dati identificativi dell'azienda pubblicati sul sito internet con la documentazione fornita e i dati disponibili presso fonti ufficiali. La verifica viene svolta attraverso un procedimento articolato in diverse fasi.

Bollino digitale

Il bollino digitale identifica i siti web che hanno superato positivamente la procedura di verifica delle informazioni aziendali pubblicate sul proprio Sito Web. La sua presenza consente agli utenti di riconoscere con maggiore facilità i siti internet iscritti al Registro dei Siti Verificati.

Bollino digitale

Il bollino digitale identifica i siti web che hanno superato positivamente la procedura di verifica delle informazioni aziendali pubblicate online. La sua presenza consente agli utenti di riconoscere con maggiore facilità i siti internet iscritti al Registro dei Siti Verificati.

Cos'è Siti Verificati

Siti Verificati è il servizio che aiuta a riconoscere se un sito internet è effettivamente riconducibile all'azienda indicata. valorizzandone l'impegno verso la trasparenza e la reputazione aziendale online. La verifica dell'identità aziendale viene effettuata mediante il confronto dei dati identificativi dell'azienda pubblicati sul sito internet con la documentazione fornita dall'azienda e i dati disponibili presso fonti ufficiali.

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